Sez. L, Sentenza n. 7372 del 28/03/2014 (Rv. 630088 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Nullità del termine - Risarcimento danni - Indennità ex art. 32 della legge n. 183 del 2010 - Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato - Violazione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In materia di risarcimento del danno conseguente alla dichiarazione di nullità dell'apposizione del termine ad un contratto di lavoro, l'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, come chiarito dalla Corte di giustizia UE (sentenza 12 dicembre 2013 in C-361/12), non contrasta con la normativa sovranazionale, in quanto l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non impone di trattare in maniera identica l'indennità corrisposta in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto a tempo indeterminato.
Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 28/06/1999 num. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)