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Sez. L, Sentenza n. 8869 del 23/07/1992 (Rv. 478312 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi | Valutazione della disciplina ex art. 6 della legge n. 29 del 1979, con riguardo al pensionato con diritto a trattamento a carico della CPDEL notevolmente inferiori a quello a carico dell'INPS a seguito di ricongiunzione - Criteri.
Stato
decisa il 1992-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478312-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Ricongiunzione dei periodi assicurativi

Ai fini della valutazione, alla luce dei principi enunciati dalla sentenza 17 dicembre 1985 n. 349 della Corte Costituzionale, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., della disciplina di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979 n. 29 (che prevede l'unificazione dei diversi periodi assicurativi dei lavoratori con il trasferimento d'ufficio dei contributi già versati all'ente assicuratore di provenienza), con riguardo alla posizione di chi, avendo già maturato il diritto al trattamento pensionistico a carico della CPDEL, possa conseguire con la ricongiunzione presso l'INPS solo un trattamento notevolmente inferiore, il giudice del merito è tenuto ad accertare esattamente la sussistenza del diritto quesito e l'entità del medesimo, con comparizione al diverso trattamento risultante per effetto della ricongiunzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Legge 07/02/1979 num. 29 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)