Sez. 3, Sentenza n. 19761 del 13/11/2012 (Rv. 624415 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Trasferimento "inter vivos" dell'immobile ipotecato a garanzia di un credito fondiario - Obbligo della banca mutuante i coltivare l'esecuzione nei confronti dell'avente causa del debitore - Esclusione - Condizioni.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
L'acquirente di un immobile, ipotecato a garanzia della restituzione di un credito fondiario, se intende avere contezza e partecipare ad eventuali futuri giudizi di esecuzione forzata sull'immobile, ha l'onere, ai sensi dell'art. 20 del r.d. 16 luglio 1905 n. 646, di notificare il suo acquisto alla banca mutuante; in difetto, sarà a lui opponibile l'aggiudicazione dell'immobile disposta all'esito della procedura esecutiva iniziata o coltivata dalla banca mutuante nei confronti dell'originario debitore, anche se l'avente di causa di questi non vi abbia partecipato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)