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Sez. 5, Sentenza n. 12589 del 08/07/2004 (Rv. 574350 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Inosservanza dell'onere di specificazione - Conseguenze - Nullità dell'appello - Esclusione - Inammissibilità - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574350-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ

L'inosservanza dell'onere della specificazione dei motivi di appello, determina la inammissibilità dell'atto d'appello, la quale non è sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)