Sez. 2, Sentenza n. 8377 del 29/07/1995 (Rv. 493494 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ | Inosservanza dell'onere di specificazione - Conseguenze - Nullità dell'appello - Esclusione - Inammissibilità - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITÀ
L'inosservanza dell'onere della specificazione dei motivi di appello, imposto dall'art. 342 cod. proc. civ., non determina la nullità dell'atto d'appello, bensì la sua inammissibilità, la quale, pertanto, non è sanabile per effetto della costituzione dell'appellato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)