Sez. 1, Sentenza n. 18452 del 31/08/2007 (Rv. 599621 - 01)
FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - LEVA MILITARE - IN GENERE | Chiamata - Termine predeterminato dalla legge - Perentorietà - Superamento - Decadenza - Richiesta di arruolamento in servizi speciali - Impedimento della decadenza - Insussistenza.
FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - LEVA MILITARE - IN GENERE
In tema di obblighi di leva, il termine di un anno entro il quale può essere esercitato il potere di chiamare alle armi è perentorio, in quanto ciascun cittadino ha il diritto, costituzionalmente garantito, di conoscere con certezza il periodo di vita in cui venga sottratto alle proprie normali occupazioni per assolvere l'obbligo in questione; e la mancata chiamata entro il termine previsto esaurisce il potere statuale, senza che si possa invocare, come causa impeditiva della decadenza, la richiesta di arruolamento in servizi speciali (nella specie, vigili del Fuoco).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1975 num. 191 art. 3, Legge 31/05/1975 num. 191 art. 21 CORTE COST., Legge 11/08/1991 num. 269 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)