Sez. U, Sentenza n. 7041 del 28/03/2006 (Rv. 588461 - 01)
FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - LEVA MILITARE - IN GENERE | Rinvio della leva - Termine per la chiamata successivo alla cessazione del titolo per il ritardo - Superamento - Conseguenze - Violazione di un diritto soggettivo della persona - Tutela - Giurisdizione del giudice ordinario.
FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - LEVA MILITARE - IN GENERE
In tema di obblighi di leva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 1990, il termine di un anno dalla cessazione del titolo per il ritardo, previsto dalla legge n. 269 del 1991, entro il quale può essere esercitato il potere di chiamare il cittadino alle armi, corrisponde al diritto soggettivo alla piena libertà della persona; pertanto esso non è diretto a disciplinare il potere discrezionale della P.A., ma ne stabilisce la fine, con la conseguente, immediata espansione della posizione soggettiva del privato. Ne consegue, ai fini della giurisdizione, che la controversia insorta tra il cittadino e l'amministrazione che abbia comunque preteso di esercitare tale potere, non attinendo al controllo della legittimità di un atto amministrativo, ma alla tutela di un diritto soggettivo, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 31/05/1975 num. 191 art. 3, Legge 31/05/1975 num. 191 art. 21 CORTE COST., Legge 11/08/1991 num. 269 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)