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Sez. L, Sentenza n. 7216 del 05/09/1987 (Rv. 455331 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - DI CONDANNA GENERICA - AMMISSIBILITÀ - PRECISAZIONE IN PROSIEGUO DEL GIUDIZIO DEL QUANTUM DEBEATUR - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (PRECISAZIONE DELLA PRETESA CREDITORIA CON LA PRODUZIONE DI CONTEGGI NEL PROSEGUITO GIUDIZIO SUL QUANTUM).*
Stato
decisa il 1987-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455331-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - DI CONDANNA GENERICA - AMMISSIBILITÀ - PRECISAZIONE IN PROSIEGUO DEL GIUDIZIO DEL QUANTUM DEBEATUR - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE (PRECISAZIONE DELLA PRETESA CREDITORIA CON LA PRODUZIONE DI CONTEGGI NEL PROSEGUITO GIUDIZIO SUL QUANTUM).*

Nel rito del lavoro, ove il giudice si sia limitato a pronunciare sentenza non definitiva di condanna generica - che è ammissibile anche in tale rito, non essendo questo incompatibile con statuizioni non definitive - ed abbia riservato al prosieguo del giudizio la liquidazione del quantum debeatur, non costituisce domanda nuova la precisazione, in tale Sede fatta dall'attore, della sua pretesa creditoria mediante la produzione di conteggi analitici. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva erroneamente ritenuto che la produzione di conteggi nel proseguito giudizio sul quantum, non allegati all'originario ricorso introduttivo del giudizio, introducesse un nuovo thema decidendum e quindi fosse inammissibile). (V 1782/84, mass n 433853).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)