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Sez. L, Sentenza n. 14357 del 29/05/2008 (Rv. 603402 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA | Ammissibilità - Valutazione del giudice di merito - Discrezionalità - Istanza di parte di limitazione della pronuncia - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603402-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA

Anche nei procedimenti in materia di lavoro, il giudice del merito può stabilire se, e quando, emettere una pronunzia non definitiva, senza che sia necessaria una richiesta di parte in questo senso, rientrando nel potere del giudice tanto la facoltà di derogare alla regola generale della concentrazione della decisione in un'unica sentenza, quanto quella di rigettare, anche senza espressa motivazione, tale richiesta ed emettere un'unica sentenza. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio su esteso, ha confermato sul punto la sentenza impugnata che aveva pronunciato condanna generica senza che ciò fosse stato richiesto dalla parte appellante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)