Sez. U - , Ordinanza n. 2482 del 31/01/2017 (Rv. 642417 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Risoluzione, per inadempimento del comune committente, di una convenzione relativa alla costruzione di impianto sportivo e risarcimento danni - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La controversia avente ad oggetto la risoluzione, per inadempimento del comune committente, di una convenzione relativa alla costruzione di un impianto sportivo (peraltro in larga parte giĆ eseguita), con conseguente richiesta di risarcimento del danno, appartiene alla giurisdizione ordinaria, attenendo alla fase privatistica di esecuzione del rapporto concessorio, successiva all'aggiudicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)