Sez. U - , Ordinanza n. 5790 del 09/03/2018 (Rv. 647565 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Contratto di cessione di aree a Comune - Condizione sospensiva - Adozione di variante al P.R.G. - Mancato avveramento - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia instaurata per accertare il mancato avveramento di una condizione sospensiva - costituita dall'adozione di una variante al P.R.G. - apposta al contratto di cessione di aree di privati al Comune, richiedendo, la giurisdizione esclusiva del g.a. in materia urbanistica ed edilizia, che il comportamento della P.A. non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in virtù della norma attributiva, in una sua manifestazione diretta e ciò risulti necessario in relazione all'oggetto del potere e al risultato da perseguire. Ciò non si verifica quando la condotta omissiva imputata al Comune debba essere accertata esclusivamente al fine di verificare il mancato avveramento della condizione cui le parti avevano rimesso il perfezionamento dell'atto negoziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. F) CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)