Sez. L, Sentenza n. 21017 del 08/10/2007 (Rv. 599548 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio per dipendente ospedaliero collocato a riposo dopo aver ricevuto solo in parte i benefici stipendiali ex d.P.R. n. 384 del 1990 - Determinazione - Criteri.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
Nel caso di un dipendente ospedaliero, che, prima del collocamento a riposo, abbia percepito "ratione temporis" solo in parte i benefici stipendiali previsti, con rateizzazione in tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1988, dal d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, l'indennità premio di servizio, dovendo assumersi come base di calcolo la retribuzione effettivamente percepita negli ultimi dodici mesi, va determinata - malgrado la decorrenza agli effetti giuridici dal 1 luglio 1988 ex art. 1, secondo comma, del citato d.P.R. - senza tener conto degli aumenti retributivi non effettivamente percepiti dall'iscritto, per i quali non è stata versata contribuzione.
Riferimenti normativi: DPR 28/11/1990 num. 384
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)