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Sez. L, Sentenza n. 5200 del 10/06/1997 (Rv. 505091 - 01)

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie | Indennità premio di servizio per dipendente ospedaliero collocato a riposo dopo aver ricevuto solo in parte i benefici stipendiali ex d.P.R. n. 384 del 1990 - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1997-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505091-01

Impiego pubblico - Impiegati regionali, provinciali, comunali - Indennità - Varie

Nel caso di un dipendente ospedaliero, che, prima del collocamento a riposo, abbia percepito "ratione temporis" solo in parte i benefici stipendiali previsti, con rateizzazione in tre anni a decorrere dal 1 gennaio 1988, dal d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, l'indennità premio di servizio, dovendo assumersi come base di calcolo la retribuzione effettivamente percepita negli ultimi dodici mesi, va determinata - malgrado la decorrenza agli effetti giuridici dal 1 luglio 1988 ex art. 1, secondo comma, del citato d.P.R. - senza tener conto degli aumenti retributivi non effettivamente percepiti dall'iscritto, per i quali non è stata versata contribuzione.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., DPR 28/11/1990 num. 384 art. 1, DPR 28/11/1990 num. 384 art. 41, DPR 28/11/1990 num. 384 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)