diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8972 del 11/09/1997 (Rv. 507854 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DICHIARAZIONE DI INDIFFERIBILITÀ E DI URGENZA | Legge regionale Abruzzo 9 gennaio 1979 n. 2 - Equivalenza, ex art. 2 della stessa, dell'approvazione dei progetti delle opere di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 da parte dei comuni a dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza dei lavori - Conseguenze - Illegittimità originaria di occupazione disposta da un Comune - Presupposto - Accertamento della portata in concreto di un provvedimento approvativo di un progetto di opera pubblica (sistemazione di strade) quale atto sostitutivo del decreto di occupazione d'urgenza - Necessità.
Stato
decisa il 1997-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507854-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DICHIARAZIONE DI INDIFFERIBILITÀ E DI URGENZA

La legge regionale Abruzzo 9 gennaio 1979 n. 2 disponendo, all'art. 2, che l'approvazione dei progetti delle opere di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (sull'accelerazione delle procedure espropriative) da parte dei comuni nelle materie di attribuzione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza dei lavori, e prevedendo che la notifica del provvedimento di approvazione dei menzionati progetti sostituisce il decreto di occupazione d'urgenza, (la quale ultima si intende disposta per tre anni dalla data di immissione in possesso) comporta l'impossibilità di qualificare come illegittima sin dall'inizio una occupazione disposta da un Comune e soggetta alla disciplina della detta legge regionale senza previo accertamento se un determinato atto dell'ente territoriale (quale nella specie l'approvazione di un progetto di sistemazione di strade) abbia o non in concreto la portata e l'efficacia di atto sostitutivo del decreto di occupazione d'urgenza.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 09/01/1979 num. 2 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)