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Sez. 1, Sentenza n. 6719 del 23/05/2000 (Rv. 536824 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DICHIARAZIONE DI INDIFFERIBILITÀ E DI URGENZA | Legge Regione Campania n. 51 del 1978 - Approvazione dei progetti di opere di cui all'art. 1 della legge n. 1 del 1978 - Equivalenza alla dichiarazione di P.U. e di indifferibilità ed urgenza dei lavori - Conseguenze - Compressione della posizione soggettiva dei privati per effetto della realizzazione dell'opera - Configurabilità - Conseguenze - Divieto per il giudice ordinario di ordinare la demolizione dell'opera in contrasto con norme privatistiche - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536824-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - DICHIARAZIONE DI INDIFFERIBILITÀ E DI URGENZA

La legge regionale campana n. 51 del 1978 prevede (in conformità con quanto disposto dalla legge statale n. 1 del 1978) che l'approvazione dei progetti di opere pubbliche di cui all'art. 1 della citata legge 1/78 da parte dei competenti organi comunali equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente compressione delle posizioni soggettive dei privati per effetto della successiva realizzazione dell'opera. Ne consegue l'illegittimità dell'eventuale ordine di demolizione dell'opera, assertivamente illegittima per violazione di norme privatistiche (nella specie, sulle distanze tra costruzioni), emesso dal giudice ordinario, interferendo inammissibilmente detto provvedimento, attraverso l'imposizione di un "facere" alla P.A., sull'atto amministrativo nella sua attuazione.

Riferimenti normativi: Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 CORTE COST., Legge Reg. Campania 31/10/1978 num. 51, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)