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Sez. L, Sentenza n. 4487 del 04/07/1983 (Rv. 429375 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTO A TERMINE PER ATTIVITÀ OCCASIONALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DEL CARATTERE DELL'OCCASIONALITÀ - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITÀ - IMPROGRAMMABILITÀ DELLE COMMESSE DI RIPARAZIONE NELL'ATTIVITÀ CANTIERISTICA - CARATTERE NORMALE.*
Stato
decisa il 1983-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429375-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - CONTRATTO A TERMINE PER ATTIVITÀ OCCASIONALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DEL CARATTERE DELL'OCCASIONALITÀ - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITÀ - IMPROGRAMMABILITÀ DELLE COMMESSE DI RIPARAZIONE NELL'ATTIVITÀ CANTIERISTICA - CARATTERE NORMALE.*

L'art. 1, lett. C) della legge 18 aprile 1962 n. 230, che consente l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale, va interpretato - alla luce della ratio, nonché dei lavori preparatori della legge, volta a provvedere ad esigenze effettive dell'organizzazione del lavoro nelle imprese - nel senso che per attività occasionale deve intendersi anche quell'attività che, senza essere eccezionale e tale perciò da non rientrare nell'oggettività dell'impresa, sia tuttavia insuscettibile di programmazione, in quanto dipendente da eventi di marcata variabilità, che non consentano, se non al di là del normale rischio d'impresa, la predisposizione di una stabile forza di lavoro. Pertanto, la sussistenza o meno del carattere dell'occasionalità, nel senso sopra precisato, dev'essere valutata in concreto anche con riferimento all'attività cantieristica, tenendo presente, di norma, l'improgrammabilità delle commesse di riparazione di navi per il breve anticipo del loro annunzio ed il loro collegamento a variazioni imprevedibili del mercato dei noli sulle diverse rotte. (V 3223/83, mass nn 428123, 428122; (V 2022/80, mass n 405659).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)