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Sez. L, Sentenza n. 2022 del 26/03/1980 (Rv. 405659 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE PER L'ESECUZIONE DI UN'OPERA O DI UN SERVIZIO DEFINITO E PREDETERMINATO - STRAORDINARIETA OD OCCASIONALITA DELL'OPERA O DEL SERVIZIO - RIFERIMENTO AD ATTIVITA ESTRANEE A QUELLE NORMALI DELL'AZIENDA - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPRESA CANTIERISTICA - RICHIESTE STRAORDINARIE DI RIPARAZIONI NAVALI - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405659-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE PER L'ESECUZIONE DI UN'OPERA O DI UN SERVIZIO DEFINITO E PREDETERMINATO - STRAORDINARIETA OD OCCASIONALITA DELL'OPERA O DEL SERVIZIO - RIFERIMENTO AD ATTIVITA ESTRANEE A QUELLE NORMALI DELL'AZIENDA - NECESSITA - ESCLUSIONE - IMPRESA CANTIERISTICA - RICHIESTE STRAORDINARIE DI RIPARAZIONI NAVALI - ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

L'art 1 lettera C) della legge 18 aprile 1962 n 230 che consente l'apposizione del termine alla durata del contratto quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definito e predeterminato nel tempo avente carattere straordinario od occasionale, non richiede che la straordinarieta od occasionalita si riferiscano ad attivita estranee a quelle normali dell'azienda, essendo invece sufficiente che gli impegni, anche se rientranti nel normale Esercizio dell'attivita, siano tali per l'entita o per la decorrenza, eccedendo la normale capacita produttiva della manodopera stabile, da esigere l'acquisizione di altre unita lavorative per potere fronteggiare una esigenza sopravvenuta che, seppure ricorrente, non puo essere diversamente soddisfatta. Pertanto, una impresa cantieristica che debba fronteggiare aumenti di produzione connessi a richieste straordinarie di riparazioni navali, puo integrare la sua capacita produttiva con altre forze di lavoro, in aggiunta a quelle stabili, per periodi ricorrenti piu o meno lunghi, ricorrendo allo strumento del contratto di lavoro a tempo determinato, ove si accerti che l'attivita di riparazione di navi e soggetta a fluttuazioni imprevedibili, che non consentono la preventiva organizzazione delle forze di lavoro da impiegarvi.*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)