Sez. U, Sentenza n. 18 del 14/07/1999 Cc. (dep. 23/07/1999) Rv. 213932 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione in zona sismica - Illecito previsto dagli artt. 3 e 20 della legge n. 64 del 1974 - Ha natura permanente.
EDILIZIA - IN GENERE
Il reato previsto dagli artt. 3 e 20 della legge n. 64 del 1974, consistente nell'esecuzione di costruzioni in difformità dalle norme tecniche sull'edilizia in zone sismiche, ha natura di reato permanente, ma tale permanenza ha termine con la cessazione dei lavori di costruzione del manufatto, a qualsiasi causa dovuta.
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 3, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST., DM Lavori pubblici 24/01/1986
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)