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Sez. 3, Sentenza n. 1857 del 14/05/1999 Cc. (dep. 16/07/1999) Rv. 214611 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reato di costruzione in zona sismica in violazione della prescritta normativa di sicurezza - Natura permanente del reato - Sussistenza - Cessazione della permanenza - Momento di ultimazione dei lavori - Sussistenza - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1999-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214611-01

EDILIZIA - IN GENERE

La contravvenzione prevista dall'art.3 della legge n.64 del 1974 - in virtù della quale le costruzioni in zone sismiche debbono essere conformi alle norme di sicurezza richiamate da appositi decreti ministeriali oltre che dall'art. 1 della stessa l. n.64 del 1974 - ha natura permanente. La permanenza non cessa con la fine dei lavori e dura fino a che la costruzione <<rimane in piedi>> in modo difforme dai criteri di sicurezza previsti.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 3, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)