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Sez. 1, Sentenza n. 3817 del 11/04/1991 (Rv. 471628 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere. | Versamento diretto di terzi debitori del coniuge obbligato - Trattamento pensionistico - Inclusione.
Stato
decisa il 1991-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471628-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere.

Con riguardo al soddisfacimento del credito inerente all'assegno di divorzio, mediante versamenti diretti di terzi debitori del coniuge obbligato, l'art. 8 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo riformulato dall'art. 12 della legge 6 marzo 1987 n. 74, si riferisce a tutti coloro che siano tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro, e, quindi, include anche l'INPS, in relazione all'erogazione di trattamenti pensionistici (inclusione peraltro già evincibile dal testo originario di detta norma).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 8, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)