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Sez. 1, Sentenza n. 1398 del 27/01/2004 (Rv. 569701 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - EROGAZIONE DIRETTA | Ordine del giudice al terzo debitore dell'obbligato - Trattamenti pensionistici - Ammissibilità - Quantificazione della somma - Limiti stabiliti dal D.P.R. n. 180 del 1950 in materia di stipendi e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569701-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - EROGAZIONE DIRETTA

In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, sesto comma, il quale prevede che, nel caso in cui il coniuge non adempia l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge e dei figli, il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere, anche periodicamente, somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, si riferisce anche ai trattamenti pensionistici corrisposti in favore del coniuge già dipendente di una pubblica amministrazione, non essendo inoltre applicabili in detta ipotesi i limiti stabiliti dal D.P.R. n. 180 del 1950 in materia di sequestrabilità e pignorabilità degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)