Sez. 2, Sentenza n. 15062 del 29/01/2026 Ud. (dep. 27/04/2026) Rv. 289792-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. n. 150 del 2022 - Applicabilità al delitto di invasione di terreni o edifici pubblici - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, anche a seguito della novellazione dell'art. 131-bis cod. pen. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile con riguardo al delitto di invasione di terreni o edifici pubblici, nel caso in cui l'occupazione arbitraria degli stessi si prolunga per un consistente lasso di tempo e finché essa perdura, posto che il riferimento alla "condotta susseguente al reato" presuppone l'esaurimento dell'azione criminosa, incompatibile con la sua perduranza.
Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 633 CORTE COST., Cod. Pen. art. 639 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C N1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)