Sez. 6, Sentenza n. 43941 del 03/10/2023 Ud. (dep. 31/10/2023) Rv. 285360 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA | Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto - Art. 131-bis cod. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Condotta susseguente al reato - Rilevanza - Condizioni - Incidenza sul grado di offesa del bene giuridico.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - CAUSE DI NON PUNIBILITA', DI IMPROCEDIBILITA', DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA
In tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato, per effetto delle modifiche all'art. 131-bis cod. pen. introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, costituisce elemento suscettibile di valutazione negativa ai fini della applicabilità dell'esimente nel caso in cui determini un aggravamento dell'offesa, non rilevando invece comportamenti successivi sol perché espressivi di capacità a delinquere.
Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 1 com. 1 lett. C
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)