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Sez. 1, Sentenza n. 2794 del 02/10/1962 (Rv. 254147 - 01)

CONTRATTO IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL NEGOZIO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - OSTATIVO (NELLA DICHIARAZIONE O NELLA TRASMISSIONE) - DICHIARAZIONE CONTRATTUALE NON CORRISPONDENTE AL COMUNE INTENTO DELLE PARTI - INAPPLICABILITA DELLE NORME SULL'ERRORE OSTATIVO - RICORSO AL PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELL'INTENTO NEGOZIALE SULLA LETTERA DELL'ATTO.*
Stato
decisa il 1962-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/254147-01

CONTRATTO IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL NEGOZIO - VIZI DELLA VOLONTA - ERRORE - OSTATIVO (NELLA DICHIARAZIONE O NELLA TRASMISSIONE) - DICHIARAZIONE CONTRATTUALE NON CORRISPONDENTE AL COMUNE INTENTO DELLE PARTI - INAPPLICABILITA DELLE NORME SULL'ERRORE OSTATIVO - RICORSO AL PRINCIPIO DELLA PREVALENZA DELL'INTENTO NEGOZIALE SULLA LETTERA DELL'ATTO.*

Le regole sull'errore ostativo non sono applicabili all'ipotesi, in cui il contenuto del contratto, cosi come appare stipulato dalle parti non corrisponde al loro comune reale volere: in tale ipotesi, sia opera delle parti o di un terzo da loro incaricato, sopperisce il principio che alla lettera del contratto prevale la comune intenzione delle parti e il contratto stesso va interpretato in conformita di questa ultima (art 1362 cod civ). (V 89/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1427

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)