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Sez. 2, Sentenza n. 5457 del 08/11/1985 (Rv. 442661 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO - ERRORE (RILEVANZA) - OSTATIVO (NELLA DICHIARAZIONE O NELLA TRASMISSIONE) - CONTENUTO DEL CONTRATTO - NON CORRISPONDENZA ALLA COMUNE REALE VOLONTÀ DELLE PARTI - SUSSISTENZA DI ERRORE OSTATIVO - ESCLUSIONE - PREVALENZA DELLA REALE VOLONTÀ DELLE PARTI SULLA LETTERA DEL CONTRATTO.*
Stato
decisa il 1985-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442661-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO - ERRORE (RILEVANZA) - OSTATIVO (NELLA DICHIARAZIONE O NELLA TRASMISSIONE) - CONTENUTO DEL CONTRATTO - NON CORRISPONDENZA ALLA COMUNE REALE VOLONTÀ DELLE PARTI - SUSSISTENZA DI ERRORE OSTATIVO - ESCLUSIONE - PREVALENZA DELLA REALE VOLONTÀ DELLE PARTI SULLA LETTERA DEL CONTRATTO.*

Qualora il contenuto del contratto, come appare stipulato, non corrisponda alla comune reale volontà delle parti - sia che l'erronea formulazione o trascrizione debba ascriversi alle parti medesime o ad un terzo loro incaricato ed ancorché siffatta discordanza non emerga prima facie, ma debba costituire oggetto di accertamento - la situazione non integra alcuna delle fattispecie dell'errore ostativo e di conseguenza non trova applicazione la normativa dell'annullamento del contratto per tale vizio. In tale caso, sulla lettera del contratto deve prevalere la reale comune volontà dei contraenti, desumibile - dal giudice del merito - sulla scorta delle trattative e di tutto il materiale probatorio acquisito. (Conf 3540/76, mass n 382294; (Conf 2794/62, mass n 254147).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1433

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)