Sez. 3, Sentenza n. 18518 del 02/08/2013 (Rv. 627471 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Mancata liquidazione delle spese generali - Natura - Errore materiale - Fondamento - Conseguenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
La mancata liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 e seguenti cod. proc. civ., in quanto l'omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)