Sez. 1 - , Ordinanza n. 28323 del 11/12/2020 (Rv. 660004 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Spese giudiziali - Mancata liquidazione degli accessori di legge - Omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione - Procedimento di correzione di errore materiale - Ammissibilità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
In materia di spese di lite, la mancata liquidazione nel provvedimento degli accessori di legge, così come l'omessa indicazione delle parti beneficiarie della liquidazione, costituiscono errori materiali suscettibili di correzione con l'apposito procedimento di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c. (Nella specie, è stato respinto il ricorso proposto in esito alla correzione del dispositivo della sentenza relativo alle spese, integrato con l'aggiunta delle parole "oltre IVA CPA dovute nella misura di legge e rimborso forfettario spese generali, come da tariffa forense, in favore di ciascuna delle controparti").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)