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Sez. 3, Sentenza n. 17861 del 22/08/2007 (Rv. 599454 - 01)

LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA | Consenso del locatore - Necessità - Onere della prova - A carico del conduttore.
Stato
decisa il 2007-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599454-01

LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA

Nel caso in cui il conduttore chieda in via autonoma o in via riconvenzionale l'indennità di cui all'art. 1592 cod. civ., il consenso del locatore ai miglioramenti costituisce un fatto costitutivo del diritto fatto valere, quale "conditio sine qua non" per la proposizione e l'accoglimento della relativa domanda, per cui incombe al conduttore stesso l'onere di provare ex art. 2967 cod. civ. la sussistenza nella fattispecie del detto consenso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)