Sez. 3, Sentenza n. 2740 del 07/04/1988 (Rv. 458397 - 01)
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - PREVENTIVO CONSENSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - ONERE DELLA PROVA - A CARICO DEL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - MIGLIORAMENTI APPORTATI ALLA COSA LOCATA - PREVENTIVO CONSENSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - ONERE DELLA PROVA - A CARICO DEL CONDUTTORE.*
Qualora in un contratto di locazione sia previsto il divieto per il conduttore di apportare modifiche all'immobile locato senza il preventivo ed esplicito consenso del proprietario-locatore, non incombe a quest'ultimo, che abbia agito per l'eliminazione delle modifiche apportate dal conduttore, la prova della sua opposizione, bensì al conduttore la dimostrazione di avere ottenuto il preventivo espresso consenso del locatore, senza che sia sufficiente la mancata opposizione ad un progetto genericamente prospettato. (V 3924/84, mass n 435877; (V 1008/79, mass n 397202).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1592, Cod. Civ. art. 1593
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)