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Sez. 1, Sentenza n. 9477 del 08/09/1995 (Rv. 493958 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Indennità di avviamento dovuta dal nuovo titolare di una farmacia al precedente titolare - Debito di valuta - Attribuzione del maggior danno da svalutazione monetaria - Determinazione - Criteri - Deposito dell'indennità liquidata in via amministrativa - Permanenza della mora - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493958-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

L'indennità di avviamento che il nuovo titolare di una farmacia è tenuto a corrispondere al titolare precedente (art. 110 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265) ha natura di debito di valuta, sicché per il periodo di mora del debitore è attribuibile il maggior danno da svalutazione monetaria determinato anche in via presuntiva, sulla base della qualificazione professionale del creditore e di tutti gli elementi da lui allegati o risultanti dagli atti. Non esclude la mora il deposito dell'indennità liquidata in via amministrativa, atteso che esso non costituisce offerta non formale della prestazione, per gli effetti di cui all'art. 1220 cod. civ., quante volte l'indennità non sia completa, e cioè quando risultino fondate in sede giudiziaria le contestazioni dell'avente diritto in ordine all'importo effettivo della medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 110, Cod. Civ. art. 1220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)