Sez. 1, Sentenza n. 3389 del 20/07/1989 (Rv. 463416 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - PROVA - ELEMENTI PRESUNTIVI O FATTI DI COMUNE ESPERIENZA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO - PROVA - ELEMENTI PRESUNTIVI O FATTI DI COMUNE ESPERIENZA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In tema di risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ. - la cui prova può essere raggiunta anche mediante il ricorso ad elementi presuntivi ed a fatti di comune esperienza, purché strettamente collegati alle qualità e condizioni personali del singolo creditore o della categoria cui egli appartiene - qualora il creditore alleghi, offrendo elementi in proposito, di essere un imprenditore, il giudice ha il potere-dovere di accertare e valutare tali fatti ed elementi, al fine di verificare, anche secondo dati e criteri di possibilità e normalità dell'utilizzazione del denaro, e tenendo comunque conto dell'entità della somma dovuta e di tutte le altre circostanze del caso, se e quali maggiori utilità il creditore avrebbe potuto conseguire in ipotesi di tempestivo pagamento (ad esempio mediante l'impiego della somma nel ciclo produttivo o un minor ricorso al credito bancario) e non può respingere la domanda in base al mero rilievo della Mancanza di quelle specifiche prove. (Conf 4788/84, mass n 436695; (Conf 3835/84, mass n 436695; (Conf 7054/82, mass n 424722).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)