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Sez. 3, Sentenza n. 3265 del 11/05/1983 (Rv. 428161 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTA DOPO L'INCANTO - TERMINE - NATURA - PERENTORIETÀ.*
Stato
decisa il 1983-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428161-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTA DOPO L'INCANTO - TERMINE - NATURA - PERENTORIETÀ.*

Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 584 cod. proc. civ. per le offerte in aumento del prezzo di vendita del bene pignorato trova la sua ratio nell'esigenza di limitare lo stato di incertezza dell'aggiudicato provvisorio e, nel contempo, di pervenire, con la massima celerità possibile, alla definizione della fase del processo esecutivo costituita dalla vendita forzata per passare a quella, conclusiva, della ripartizione del prezzo ricavato. Pertanto, ponendosi l'offerta in aumento di sesto come atto impeditivo del consolidarsi di una situazione giuridica sorta con carattere di provvisorietà, il termine fissato dalla legge per il compimento di tale atto, per lo scopo che persegue e per la funzione che è destinato ad assolvere, deve essere ritenuto di carattere perentorio, pur in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso del legislatore, e tale, perciò, da delimitare a coloro che hanno proceduto all'offerta in aumento di un sesto entro il termine stesso l'ambito dei soggetti che hanno diritto a partecipare alla gara. (Conf 1389/77, mass n 385107).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)