Sez. 3, Sentenza n. 1389 del 13/04/1977 (Rv. 385107 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITE - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTO - TERMINE DI DIECI GIORNI - CARATTERE PERENTORIO.*
ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITE - AUMENTO DEL SESTO - OFFERTO - TERMINE DI DIECI GIORNI - CARATTERE PERENTORIO.*
Il termine di dieci giorni previsto dall'art 584 cod proc civ per le offerte in aumento di sesto del prezzo di vendita del bene pignorato trova la sua ratio nell'esigenza di limitare lo stato di incertezza dell'aggiudicatario provvisorio e, nel contempo, di pervenire, con la massima celerita possibile, alla definizione della fase del processo esecutivo costituita dalla vendita forzata per passare a quella, conclusiva, della ripartizione del prezzo ricavato. Conseguentemente, ponendosi l'offerta in aumento di sesto come atto impeditivo del consolidarsi di una situazione giuridica sorta con carattere di provvisorieta, il termine fissato dalla legge per il compimento di tale atto, per lo scopo che persegue e per la funzione che e destinato ad assolvere, deve essere ritenuto di carattere perentorio, pur in assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso del legislatore. (Conf 1549/72, mass n 358256).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 584
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)