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Sez. 2, Sentenza n. 1830 del 18/02/2000 (Rv. 534043 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE | Regolamento richiamato negli atti d'acquisto - Modifica all'unanimità e per iscritto - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534043-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE

Il limite al diritto di godimento spettante a ciascun condomino "iure proprietatis" sulle parti comuni, disposto dal regolamento condominiale ed accettato nei singoli atti d'acquisto, ha natura negoziale e può essere modificato solo per iscritto e con il consenso unanime dei condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1139, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)