Sez. 2, Sentenza n. 854 del 28/01/1997 (Rv. 502084 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE | Regolamento richiamato negli atti di acquisto - Limite all'uso della cosa comune - Legittimità - Spazi dell'edificio - Divieto di sosta - Modifica all'unanimità e per iscritto - Necessità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE
Il limite al diritto di godimento spettante a ciascun condomino " iure proprietatis " sulle parti comuni - nella specie divieto di sosta, anche per il carico e discarico di masserizie, in tutti gli spazi comuni dell'edificio - disposto dal regolamento condominiale nell'interesse comune e accettato nei singoli atti d'acquisto, ha natura negoziale e perciò può essere modificato soltanto per iscritto e con il consenso unanime dei condomini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. art. 1139, Cod. Civ. art. 1350
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)