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Sez. 5, Sentenza n. 3052 del 18/10/1977 Ud. (dep. 17/03/1978) Rv. 138349 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - APPELLO - BILANCIAMENTO TRA CIRCOSTANZE IN PRECEDENZA ESCLUSE DAL GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - MODIFICA DEL GIUDIZIO ESPRESSO IN PRIMO GRADO - LEGITTIMITA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/138349-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - APPELLO - BILANCIAMENTO TRA CIRCOSTANZE IN PRECEDENZA ESCLUSE DAL GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - MODIFICA DEL GIUDIZIO ESPRESSO IN PRIMO GRADO - LEGITTIMITA - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DELLA REFORMATIO IN PEIUS - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Nel giudizio di bilanciamento, che venga eseguito per la prima volta in Sede di appello rispetto ad aggravanti (nella specie, recidiva) in precedenza escluse dal giudizio di comparazione, il giudice di secondo grado ha un autonomo potere discrezionale di valutazione delle opposte circostanze e puo quindi modificare il giudizio di primo grado di prevalenza delle attenuanti in quello di equivalenza od anche di prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti, se in tal senso lo convince il bilanciamento delle aggravanti prima rimaste fuori della comparazione. Ne risulta in tal modo violato il divieto della reformatio in peius (che riguarda la misura della pena e non il giudizio di comparazione), se il giudice di appello, pur pervenendo a diverso giudizio di comparazione, non aumenta la pena inflitta dal giudice di primo grado. (nel caso di specie, il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle aggravanti espresso dal tribunale era stato modificato in appello in quello della equivalenza in seguito all'inclusione della recidiva fra gli elementi di valutazione comparativa, in osservanza delle sopravvenute norme di cui al DL 1974 n 99).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)