Sez. 1, Sentenza n. 9574 del 03/10/1981 Ud. (dep. 29/10/1981) Rv. 150758 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO- REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE - AUMENTO IN APPELLO DELLA PENA COMPLESSIVA PER EFFETTO DELLA RECIDIVA - ILLEGITTIMITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO- REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - APPELLO DEL SOLO IMPUTATO - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE TRA CIRCOSTANZE - AUMENTO IN APPELLO DELLA PENA COMPLESSIVA PER EFFETTO DELLA RECIDIVA - ILLEGITTIMITÀ.*
Risulta violato il principio del divieto della reformatio in peius, di cui all'art. 515 capoverso cod. proc. pen. qualora, pur essendo appellante il solo imputato, non siano mantenute ferme le statuizioni del giudice di primo grado, relative alla concessione delle attenuanti giuridiche ed alla dichiarazione di prevalenza di queste sulle aggravanti, compresa la recidiva. (nella specie, i giudici di appello avevano apportato un aumento della pena inflitta in primo grado per effetto della recidiva). (V mass n 143286; (V mass n 141902; (V mass n 138349; (V mass n 135885; (V MM nn 135511 e 135267).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)