Sez. 1, Sentenza n. 6844 del 16/06/1995 (Rv. 492901 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE | Somme indebitamente versate - Rimborso - Richiesta - Provvedimento negativo del rimborso - Mancanza - Conseguenze - Deduzione di tale mancanza - Limiti ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - RICORSO INTRODUTTIVO - IN GENERE
Il ricorso del contribuente al giudice tributario per il rimborso di somme che si assumono indebitamente versate, proposto nel vigore dell'originario testo dell'art. 16 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 729, postula il provvedimento negativo del rimborso, ancorché nella forma del silenzio-rifiuto. La mancata formazione di tale provvedimento negativo, considerando che il giudizio tributario è caratterizzato dalla necessaria impugnazione di un atto amministrativo, comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto dell'atto impugnabile e cioè per difetto di un presupposto processuale, senza che la deduzione della parte, nel corso del giudizio di impugnazione, di tale questione soggiaccia ai limiti di cui all'art. 345, comma primo, cod. proc. civ., dal momento che tale deduzione, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, va riguardata come sollecitazione al giudice per l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)