Sez. 1, Sentenza n. 1317 del 08/02/1991 (Rv. 470840 - 01)
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.). | In genere - Rimborsi - Ricorso al giudice tributario - Provvedimento negativo - Mancanza - Improponibilità della domanda - Deduzione dell'illegittimità costituzionale della norma in base alla quale è stato preteso il tributo - Irrilevanza.
Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Imposta locale sui redditi (I.L.O.R.).
In tema di ILOR, con riguardo a somme che si assumano indebitamente versate in sede di autotassazione, il ricorso del contribuente al giudice tributario, proposto nel vigore dell'originario testo dello art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), postula il provvedimento negativo del rimborso, ancorché nella forma del silenzio rifiuto, e, pertanto, in base al combinato disposto di detta norma e dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, esige che il contribuente medesimo abbia presentato apposita istanza all'intendente di finanza (nel termine di diciotto mesi dal versamento), e poi, dopo l'inutile decorso di novanta giorni, abbia notificato intimazione a provvedere nell'ulteriore termine di novanta giorni, anch'esso infruttuosamente scaduto. La mancata formazione di tale provvedimento negativo, considerando che il giudizio tributario è caratterizzato dalla necessaria impugnazione di un atto amministrativo, comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto dell'atto impugnabile, anche quando il contribuente deduca, a fondamento dell'istanza di rimborso, la mancanza del potere impositivo per l'illegittimità costituzionale (nella specie dichiarata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 42 del 1980) della norma in base alla quale è stato preteso il tributo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)