Sez. 1, Sentenza n. 15411 del 06/07/2006 (Rv. 591492 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA STRANIERA | Art. 47 n. 1 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, resa esecutiva con legge 10 febbraio 1992, n. 198 - Prova dell'esecutività della sentenza estera e della relativa notificazione secondo il rito straniero - Certificazione del cancelliere del giudice straniero - Sufficienza.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA STRANIERA
In tema di riconoscimento di sentenze straniere, l'onere, ai sensi dell'art. 47 n. 1 della convenzione della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ratificata e resa esecutiva con legge 10 febbraio 1992, n. 198, di produrre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata, può ritenersi soddisfatto mediante la produzione della certificazione del cancelliere del giudice che ha emesso la decisione, che attesti l'avvenuto passaggio in giudicato della medesima.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 16/09/1988 art. 47 n. 1, Legge 10/02/1992 num. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)