Sez. 5, Sentenza n. 23551 del 05/11/2014 (Rv. 633065 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Presupposti - Irregolarità formale della contabilità - Necessità - Esclusione - Fattispecie in tema di fatturazione di operazioni infragruppo inesistenti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO
In tema di accertamento dell'IVA, il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che autorizza l'accertamento anche in base ad "altri documenti" o ad "altre scritture contabili" o ad "altri dati e notizie" raccolti nei modi prescritti dagli articoli precedenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva desunto la sussistenza di indebite detrazioni, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, dagli elementi di prova presuntiva costituti dalla fatturazione di acquisti di merce e di prestazioni di servizi infragruppo operati da società totalmente prive di strutture aziendali, in totale assenza di un effettivo spostamento di beni o del pagamento di corrispettivi ed a prezzi non in linea con i valori di mercato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)