Sez. 5, Sentenza n. 13735 del 06/07/2016 (Rv. 640543 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Valutazione dei presupposti - Al momento dell'adozione dell'atto impositivo - Persistenza in sede contenziosa - Irrilevanza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO
In tema di accertamento induttivo, la legittimità dell'avviso di accertamento emesso ex art. 39, comma 2, lett. d) del d.P.R. n. 600 del 1973 va valutata in base ai presupposti di legge esistenti all'epoca della sua adozione, dei quali non è necessario il perdurare in sede contenziosa, per cui non viene meno nell'ipotesi in cui il contribuente esibisca successivamente, in giudizio, la contabilità risultata omessa o irregolarmente tenuta all'atto della verifica fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 lett. D CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)