Sez. 3, Sentenza n. 2735 del 26/04/1985 (Rv. 440509 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - PROPONIBILITÀ - LIMITI TEMPORALI.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - PROPONIBILITÀ - LIMITI TEMPORALI.*
Nei contratti di locazione concernenti immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, il diritto potestativo di recedere dal contratto in presenza di determinate situazioni - attribuito al locatore dal combinato disposto degli artt. 73 e 29 di detta legge - può attuarsi in qualunque momento dell'ulteriore vigenza del contratto concessa dagli artt. 67 e 71 della richiamata legge, mentre alla scadenza del periodo legale di durata del rapporto, esso si estingue senza bisogno che il locatore faccia valere motivi particolari.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)