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Sez. 3, Sentenza n. 2511 del 10/04/1986 (Rv. 445609 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - RAPPORTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON DESTINATI AD ABITAZIONE ANCORA IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 E NON SOGGETTI A PROROGA - APPLICABILITÀ DELL'ART. 28 DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445609-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - RAPPORTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON DESTINATI AD ABITAZIONE ANCORA IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 E NON SOGGETTI A PROROGA - APPLICABILITÀ DELL'ART. 28 DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*

In tema di rinnovazione tacita dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, in corso alla entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 e non soggetti a proroga, non trova applicazione il disposto dell'art. 28 di tale legge, non essendo esso stato richiamato dal successivo art. 71 che disciplina quei contratti. (V 265/85, mass n 438489; (V 267/85, mass n 438492; (V 1289/85, mass n 439380; (V 2735/85, mass n 440509).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)