Sez. 3, Sentenza n. 2511 del 10/04/1986 (Rv. 445609 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - RAPPORTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON DESTINATI AD ABITAZIONE ANCORA IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 E NON SOGGETTI A PROROGA - APPLICABILITÀ DELL'ART. 28 DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - RAPPORTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON DESTINATI AD ABITAZIONE ANCORA IN CORSO AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 E NON SOGGETTI A PROROGA - APPLICABILITÀ DELL'ART. 28 DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
In tema di rinnovazione tacita dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, in corso alla entrata in vigore della legge n. 392 del 1978 e non soggetti a proroga, non trova applicazione il disposto dell'art. 28 di tale legge, non essendo esso stato richiamato dal successivo art. 71 che disciplina quei contratti. (V 265/85, mass n 438489; (V 267/85, mass n 438492; (V 1289/85, mass n 439380; (V 2735/85, mass n 440509).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)