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Sez. 5, Sentenza n. 17619 del 27/06/2008 (Rv. 604350 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Utilizzazione dei dati esposti dal contribuente in altra dichiarazione relativa ad altro tributo - Ammissibilità - Efficacia vincolante - Esclusione - Utilizzazione di altri dati e notizie da parte dell'Ufficio IVA - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604350-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di IVA, l'accertamento condotto secondo il disposto dell'art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 può aver luogo mediante l'utilizzazione dei dati esposti dal contribuente in altra dichiarazione, relativa allo stesso periodo ed a diverso tributo o accertati da altro ufficio tributario per i propri fini. L'ufficio IVA non è tuttavia vincolato al rispetto di tali dati, essendo titolare di un autonomo potere-dovere di accertamento, nell'esercizio del quale può utilizzare dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza con l'obbligo, però, di indicare, almeno in sede di contenzioso, le ragioni per cui ha disatteso quelli derivanti dalle predette dichiarazioni.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)