Sez. 5, Sentenza n. 22118 del 22/10/2007 (Rv. 601176 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Omessa dichiarazione annuale ai fini IVA - Conseguenze - Utilizzazione di dati esposti dallo stesso contribuente in altra dichiarazione relativa a diverso tributo - Ammissibilità - Obbligo - Esclusione - Utilizzazione di altri dati e notizie - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
L'omessa dichiarazione annuale ai fini IVA espone il contribuente all'accertamento induttivo, sia dell'ammontare imponibile complessivo sia dell'aliquota applicabile, come prevede espressamente l'art. 55, comma primo, d.P.R. n. 633 del 1972; tale accertamento è condotto, secondo il disposto della stessa norma, "sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio". È, quindi, ammissibile l'utilizzazione di dati esposti dal contribuente in altra dichiarazione, relativa allo stesso periodo ed a diverso tributo o accertati da altro ufficio tributario per i propri fini. L'Ufficio IVA non è tuttavia vincolato al rispetto di tali dati, essendo titolare di un autonomo potere-dovere di accertamento, nell'esercizio del quale può utilizzare dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza con l'obbligo, però, di indicare, almeno in sede di contenzioso, le ragioni per cui ha disatteso quelli derivanti dalle predette dichiarazioni.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)