Sez. 3, Sentenza n. 2559 del 03/02/2011 (Rv. 616572 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Danno per lesioni a seguito di caduta riportata da allievo di scuola di sci minore di età - Natura contrattuale della responsabilità della scuola - Conseguenze in tema di onere della prova.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE
In caso di danno per le lesioni riportate a seguito di una caduta da un allievo, minore di età, di una scuola di sci, l'iscrizione e l'ammissione del medesimo al corso determina la nascita di un vincolo contrattuale che fa sorgere a carico della scuola l'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo per il tempo in cui questi usufruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso. Pertanto, trovando applicazione il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., il creditore danneggiato è tenuto esclusivamente ad allegare l'inesatto adempimento, già risultante dalle lesioni subite, ma non a fornire la prova dell'evento specifico produttivo del danno essendo invece onere della scuola dimostrare in concreto, anche per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)