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Sez. 3, Sentenza n. 14107 del 27/06/2011 (Rv. 617997 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Danno alla salute riportato nell'edificio adibito a scuola materna - Responsabilità del Comune - Sussistenza - Fondamento - Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617997-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

Il Comune è obbligato, in forza dell'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 444, a curare la manutenzione degli edifici adibiti a scuola materna e tale obbligo, di natura pubblicistica, incide sul diritto primario alla salute (art. 32 Cost.) di coloro che l'immobile sono tenuti a frequentare come docenti, discenti o personale comunque dipendente dall'Amministrazione scolastica. Ne discende che il Comune medesimo è responsabile - concorrendo, in favore del lavoratore della scuola danneggiato (nella specie, insegnante), a tutela della sua integrità psicofisica, entrambi i titoli di responsabilità, contrattuale (art. 2087 cod. civ.) ed extracontrattuale (art. 2043 cod. civ.) - per la violazione del diritto anzidetto in conseguenza del proprio inadempimento, una volta che sia stato accertato il nesso causale tra l'inadempimento stesso ed il fatto dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 444 art. 7, Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)