Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 505 del 1993
Massime (1)
Massima n. 20263
- 'Prorogatio'
- Proroga degli organi amministrativi
- Nuova disciplina
- Obbligo di adeguamento ad essa degli ordinamenti regionali
- Contestata legittimità della normativa, in ricorso alla regione calabria, ove la stessa debba interpretarsi come vincolante in dettaglio la competenza legislativa ripartita
- Disposizioni concernenti il trasferimento ai presidenti degli organi collegiali del potere di designazione o nomina di titolari scaduti, in caso di inerzia degli organi stessi; la limitazione dei poteri degli organi amministrativi prorogati ai soli atti indifferibili ed urgenti; la proroga degli organi amministrativi scaduti e la validità degli atti da essi compiuti; la convalida degli atti di ricostituzione degli organi scaduti adottati dai presidenti di organi collegiali anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa
- Lamentata violazione della competenza, legislativa e statutaria, della regione in materia di organizzazione degli uffici e di disciplina degli organi collegiali
- Mancata conversione, nei termini, del decreto-legge contenente le norme impugnate
- Manifesta inammissibilità delle questioni.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità delle questioni in quanto concernenti norme contenute in decreto-legge non convertito nei termini prescritti. - Sul principio applicato: v. da ultimo O. n. 470/1993.
Norme impugnate
- art. 6 d.l. 19 luglio 1993, n. 239
- art. 4, comma 2, d.l. 19 luglio 1993, n. 239
- art. 9 d.l. 19 luglio 1993, n. 239
- art. 8 d.l. 19 luglio 1993, n. 239
- art. 3 d.l. 19 luglio 1993, n. 239
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), promosso con ricorso della Regione Calabria, notificato il 4 agosto 1993, depositato in cancelleria il 6 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1993;
Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
punto 1
Ritenuto che la Regione Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), deducendo la violazione degli artt. 117, 118, 122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione;
che, ancorché formulate nei confronti dell'intero decreto-legge, le censure della Regione Calabria concernono, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, secondo comma, 6 e 8 del decreto-legge n. 239 del 1993, ma solo per la eventualità che l'art. 9, primo comma, dello stesso decreto-legge - il quale stabilisce che le disposizioni di quest'ultimo atto si applicano nei confronti delle regioni a statuto ordinario fino a quando queste ultime non avranno adeguato i loro ordinamenti ai principi generali ivi contenuti - sia ritenuto tale da determinare l'abrogazione della normativa regionale vigente (nel caso: della legge della Regione Calabria 5 agosto 1992, n. 13, che ha adeguato la legislazione regionale ai principi dell'art. 97 della Costituzione e a quelli affermati nella sentenza n. 208 del 1992 di questa Corte);
che, infatti, ove l'interpretazione dell'art. 9, primo comma, del decreto-legge impugnato, fosse quella paventata dalla ricorrente, la disciplina denunziata sarebbe illegittima, in quanto:
a) l'attribuzione ai presidenti degli organi collegiali, in caso di inerzia di questi ultimi, della competenza in ordine alla designazione e alla nomina dei titolari degli organi amministrativi scaduti, contenuta nell'art. 4, secondo comma, violerebbe sia le competenze regionali in materia di ordinamento degli uffici, sia le competenze statutarie (art. 123 della Costituzione), sia, infine, se riferita a nomine di competenza del Consiglio regionale, la configurazione del presidente del Consiglio regionale come organo privo di rilevanza esterna (artt. 121 e 122 della Costituzione);
b) la previsione della proroga degli organi amministrativi scaduti e degli atti da questi compiuti, ma limitatamente agli atti urgenti e indifferibili (art. 3), nonché la previsione della nullità di diritto degli atti compiuti dagli organi scaduti (art. 6) inciderebbero sulle competenze regionali in materia, violando l'art. 117 della Costituzione;
c) la previsione della convalida degli atti di ricostituzione degli organi scaduti adottati dai presidenti degli organi collegiali sulla base della disciplina vigente al momento della loro adozione, e cioè sulla base dei decreti-legge che hanno preceduto quello impugnato nel presente giudizio, violerebbe sia l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 15, secondo comma, lett. d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia la competenza regionale in materia di organizzazione di uffici ed enti, non potendo le regioni revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e provvedere diversamente in ordine agli organi scaduti;
punto 2
Considerato che il decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239 non è stato convertito in legge nel termine prescritto, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 18 settembre 1993;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e 9, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), sollevate dalla Regione Calabria, con il ricorso indicato in epigrafe, per violazione degli artt. 117, 118, 122, 123 e 77, ultimo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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