Sez. U, Sentenza n. 25399 del 16/12/2010 (Rv. 615595 - 01)
AGRICOLTURA - PROPRIETÀ RURALE - IN GENERE | Vincolo di indivisibilità di cui all'art. 11 della legge n. 817 del 1971 - Formalità di pubblicizzazione prescritte dal secondo comma - Compimento - Conseguenze - Ignoranza incolpevole del vincolo da parte del terzo acquirente - Rilevanza - Esclusione - Mancato compimento - Conseguenze - Azione di nullità dell'atto - Configurabilità - Condizioni - Consapevolezza del divieto da parte dell'acquirente.
AGRICOLTURA - PROPRIETÀ RURALE - IN GENERE
Il compimento di tutte le formalità di pubblicizzazione del vincolo di indisponibilità dei fondi acquistati con agevolazioni creditizie statali, di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, non consente al terzo acquirente del fondo di addurre l'ignoranza incolpevole del vincolo gravante sullo stesso; mentre, il loro mancato compimento non impedisce di agire per la nullità dell'atto qualora vi sia stata, comunque, piena consapevolezza della sussistenza del divieto da parte dell'acquirente del fondo.
Riferimenti normativi: Legge 14/08/1971 num. 817 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)